Il cd. moltiplicatore della base pensionabile di
cui all'art. 3, comma 7 del decreto legislativo n. 165 del 1997 spetta al personale
che cessa dal servizio per raggiungimento dei limiti di età previsto
dall'ordinamento di appartenenza, il cui trattamento di pensione è liquidato in tutto o in parte con il sistema contributivo di cui alla
legge 8 agosto 1995, n. 335 il montante individuale dei contributi è
determinato con l'incremento di un importo pari a 5 (cinque) volte la base
imponibile dell'ultimo anno di servizio moltiplicata per l'aliquota di computo della pensione (33%). Per il personale delle Forze di Polizia ad ordinamento militare (Arma dei
Carabinieri e G.d.F.) e per il personale delle Forze Armate l’incremento
opera in alternativa al collocamento in ausiliaria.
L’ausiliaria è una categoria del congedo che
riguarda il personale militare che, dopo la cessazione dal servizio per
raggiungimento del limite di età, manifesta la propria disponibilità ad essere
chiamato nuovamente in servizio per lo svolgimento di attività in favore
dell’amministrazione di appartenenza o di altre pubbliche amministrazioni
statali e territoriali.
L’art. 992 del D.LGS 66/2010 così dispone:
-1 Il collocamento in ausiliaria
del personale militare avviene esclusivamente a seguito di cessazione dal
servizio per raggiungimento del limite di età previsto per il grado rivestito o
a domanda, ai sensi dell’articolo 909, comma 4.
-2 Il personale militare permane in ausiliaria:
a) fino a 65 anni, se con limite di età per la cessazione dal servizio pari o superiore a 60 anni, ma inferiore a 62 anni;
b) fino a 67 anni, se con limite di età per la cessazione dal servizio pari o superiore a 62 anni e, comunque, per un periodo non inferiore ai 5 anni.”
Pertanto per essere collocati in ausiliaria occorre:
1) Appartenere al personale militare.
2) Aver cessato dal servizio per raggiunto limite di età.
3) Aver presentato domanda, all’atto della cessazione dal servizio e nei termini prescritti, manifestando per iscritto la disponibilità al richiamo.
4) Il possesso dell’idoneità psico-fisica, che consenta al militare di svolgere l’attività di impiego presso le amministrazioni pubbliche che ne facciano richiesta.
-2 Il personale militare permane in ausiliaria:
a) fino a 65 anni, se con limite di età per la cessazione dal servizio pari o superiore a 60 anni, ma inferiore a 62 anni;
b) fino a 67 anni, se con limite di età per la cessazione dal servizio pari o superiore a 62 anni e, comunque, per un periodo non inferiore ai 5 anni.”
Pertanto per essere collocati in ausiliaria occorre:
1) Appartenere al personale militare.
2) Aver cessato dal servizio per raggiunto limite di età.
3) Aver presentato domanda, all’atto della cessazione dal servizio e nei termini prescritti, manifestando per iscritto la disponibilità al richiamo.
4) Il possesso dell’idoneità psico-fisica, che consenta al militare di svolgere l’attività di impiego presso le amministrazioni pubbliche che ne facciano richiesta.
Al personale militare riformato che abbia maturato la pensione con il
sistema misto o contributivo (escluso il retributivo), è stato riconosciuto in
via giurisprudenziale, il diritto alla maggiorazione della
pensione in ragione dell’applicazione dell’art. 3, comma 7 D. Lgs 165/1997, indipendentemente
dall’avere raggiunto i limiti di età..
Per al c.d. moltiplicatore è interessato il
personale della Polizia di Stato ad ordinamento militare cioè tutti coloro che
sono in servizio prima della data del 25 giugno 1982, che il trattamento
pensionistico sia liquidato con il sistema misto. Il Decreto Legislativo n. 94
del 2017 ha modificato l’art. 1865 del Codice dell’Ordinamento Militare e l’art.
3 comma 7 del D.Lgs 165/1997 escludendo dall’applicazione del moltiplicatore
tutti coloro che saranno riformati dalla data di entrata in vigore del suddetto
Decreto cioè dal 7 luglio 2017.