sabato 25 aprile 2020

IL MOLTIPLICATORE



Il cd. moltiplicatore della base pensionabile di cui all'art. 3, comma 7 del decreto legislativo n. 165 del 1997 spetta al personale  che cessa dal servizio per raggiungimento dei limiti di età previsto dall'ordinamento di appartenenza, il cui trattamento di pensione è liquidato in tutto o in parte con il sistema contributivo di cui alla legge 8 agosto 1995, n. 335 il montante individuale dei contributi è determinato con l'incremento di un importo pari a 5 (cinque) volte la base imponibile dell'ultimo anno di servizio moltiplicata per l'aliquota di computo della pensione (33%). Per il personale delle Forze di Polizia ad ordinamento militare (Arma dei Carabinieri e G.d.F.) e per il personale delle Forze Armate l’incremento opera in alternativa al collocamento in ausiliaria.
L’ausiliaria è una categoria del congedo che riguarda il personale militare che, dopo la cessazione dal servizio per raggiungimento del limite di età, manifesta la propria disponibilità ad essere chiamato nuovamente in servizio per lo svolgimento di attività in favore dell’amministrazione di appartenenza o di altre pubbliche amministrazioni statali e territoriali.
L’art. 992 del D.LGS 66/2010 così dispone:
-1 Il collocamento in ausiliaria del personale militare avviene esclusivamente a seguito di cessazione dal servizio per raggiungimento del limite di età previsto per il grado rivestito o a domanda, ai sensi dell’articolo 909, comma 4.
 -2 Il personale militare permane in ausiliaria:
   a) fino a 65 anni, se con limite di età per la cessazione dal servizio pari o superiore a 60 anni, ma inferiore a 62 anni;
   b) fino a 67 anni, se con limite di età per la cessazione dal servizio pari o superiore a 62 anni e, comunque, per un periodo non inferiore ai 5 anni.”
 Pertanto per essere collocati in ausiliaria occorre:
1) Appartenere al personale militare.
2) Aver cessato dal servizio per raggiunto limite di età.
3) Aver presentato domanda, all’atto della cessazione dal servizio e nei termini prescritti, manifestando per iscritto la disponibilità al richiamo.
4) Il possesso dell’idoneità psico-fisica, che consenta al militare di svolgere l’attività di impiego presso le amministrazioni pubbliche che ne facciano richiesta.
Al personale militare riformato che abbia maturato la pensione con il sistema misto o contributivo (escluso il retributivo), è stato riconosciuto in via giurisprudenziale, il diritto alla maggiorazione della pensione in ragione dell’applicazione dell’art. 3, comma 7 D. Lgs 165/1997, indipendentemente dall’avere raggiunto i limiti di età..
Per al c.d. moltiplicatore è interessato il personale della Polizia di Stato ad ordinamento militare cioè tutti coloro che sono in servizio prima della data del 25 giugno 1982, che il trattamento pensionistico sia liquidato con il sistema misto. Il Decreto Legislativo n. 94 del 2017 ha modificato l’art. 1865 del Codice dell’Ordinamento Militare e l’art. 3 comma 7 del D.Lgs 165/1997 escludendo dall’applicazione del moltiplicatore tutti coloro che saranno riformati dalla data di entrata in vigore del suddetto Decreto cioè dal 7 luglio 2017.

martedì 14 aprile 2020

RICORSO ALIQUOTA ART. 54


ART. 54 – COMMA 1, TU n. 1092/1973
La pensione spettante al militare che abbia maturato almeno quindici anni e non più di venti anni di servizio utile e' pari al 44 per cento della base pensionabile.
L’Inps ha applicato  e continua ad applicare alle pensioni dei dipendenti dei vari corpi delle Forze Armate  liquidati con il sistema di calcolo misto, un’aliquota di rivalutazione della pensione inferiore ed errata poiché prevista da altra norma dello stesso D.P.R. per il personale civile dello stato, e non per il personale militare.
Pertanto l’Inps applica l’aliquota dell’1,80% prevista per il personale civile anche al personale della Polizia di Stato che è militare in quanto entrato in servizio prima della c.d. legge di smilitarizzazione avvenuta con normativa alla data del 25/6/1982.
Innanzitutto è da precisare che il ricorso può essere fatto da coloro che alla data del 31/12/1995 avevano un’anzianità contributiva inferiore a 18 anni e quindi il trattamento pensionistico è stato liquidato con il sistema misto e che siano entrati in servizio prima della data del 25/6/1982.
Per ottenere il ricalcolo della propria pensione in forza dell’applicazione dell’aliquota maggiorata al 44% presentare una diffida all’Inps all’ufficio INPS del luogo di residenza dell’interessato con cui si chiede il ricalcolo della pensione.. Quindi (in caso di rigetto o di mancata risposta, dopo che siano inutilmente decorsi 120 giorni dalla data di ricevimento della domanda), si tratterà di proporre ricorso (entro i successivi 3 anni, a pena di decadenza) alla Corte dei Conti territorialmente competente.
In caso di accoglimento del ricorso, il ricorrente otterrà la riliquidazione della sua pensione in base all’aliquota più favorevole prevista dall’art. 54 del d.p.r. n. 1092/1973, con un aumento in busta di regola compreso tra 150,00 e 300,00 euro al mese. Per di più, tale aumento sarà dovuto con applicazione retroattiva ai 5 anni che precedono la presentazione dell’istanza, dovendo in tal caso l’INPS corrispondere anche i relativi arretrati.
Nel caso della pensione con sistema misto l’aliquota di rendimento serve per individuare la parte di pensione maturata sino al 31/12/1995 che si compone di due quote: A e B.
- quota A: va calcolata applicando sulla retribuzione pensionabile l’aliquota di rendimento maturata fino alla 31/12/1992
- quota B: va calcolata applicando sulla media delle ultime retribuzioni (minimo 10 anni ) l’aliquota di rendimento maturata dal 1/1/1993 al 31/12/1995.
Le aliquote di rendimento si determinano in due modi diversi a seconda della data di assunzione.
1) Per gli arruolati sino al 25/6/1982 :
per i primi 20 anni di contributi si matura il 44%, successivamente il 3.6% per ogni anno ulteriore sino al 1997, dopodiché l’aliquota passa al 2% per anno
2) Per chi invece è stato assunto dopo il 25/6/1982 come appartenente alla Polizia di Stato quindi in amministrazione civile con ordinamento speciale si matura:
per i primi 15 anni il 35% dopodiché l’ 1.8% per ogni anno successivo.

lunedì 13 aprile 2020

Le novità sulle pensioni 2019 - 2021


Le novità sulle pensioni
I requisiti anagrafici e contributivi sono andati aumentando negli ultimi anni e con Decreto del Ministero dell'Economia e della Finanze del 5.11.2019 non ha portato ad alcun innalzamento in quanto l'Istat ha comunicato che negli ultimi anni la speranza di vita media non è aumentata stabilendo sino al 31 dicembre 2022 non avverrà alcuna modifica dei requisiti per lasciare il servizio.
Pertanto vediamo i requisiti per essere collocato in quiescenza.


La pensione di anzianità
Per aver diritto alla pensione di anzianità, bisogna aver raggiunto uno dei seguenti requisiti:
1)   57 anni di età e 35 anni di contribuzione + 12 mesi di finestra mobile + 12 mesi di speranza di vita;
2)   40 anni di contribuzione + 15 mesi di finestra mobile + 12 mesi di speranza di vita;
3)   54 anni di età se entro il 31/12/2011 si è raggiunta un’anzianità contributiva che abbia fatto maturare l’aliquota dell’80% della base pensionabile.

La pensione di vecchiaia
Per aver diritto all’accesso della pensione di vecchiaia bisogna considerare due casi:
1)   Cessazione dal servizio con almeno 35 anni di contribuzione si è collocati a riposo per limiti di età al raggiungimento del 60°anno di età;
2)   Cessazione dal servizio con meno di 35 anni di contribuzione si è collocati a riposo per limiti di età al raggiungimento del 61°anno di età + 12 mesi di finestra mobile.


sabato 1 febbraio 2014

La pensione di anzianità


Sono tre i casi per conseguire il diritto per andare in pensione:

  1. 57 anni e 3 mesi di età e 35 anni di servizio ( articolo 6 comma 1 decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165)
  2. 40 anni e 3 mesi di servizio ( articolo 6 comma 1 decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165)
  3. 53 anni e 3 mesi di età e la massima anzianità contributiva (articolo 6 comma 2 decreto legislativo 30 aprile 1997 n. 165)

La legge 214 del 2011 ha stabilito che dal 1 gennaio 2012 la pensione sia calcolata con il sistema contributivo e quindi il requisito della massima anzianità contributiva dovrà esserci alla data del 31/12/2011.

I poliziotti che maturano i requisiti per la pensione di anzianità possono andare in pensione decorsi dodici mesi dalla maturazione dei requisiti.

L’art. 12 comma 2 della legge 122 del 2010 stabilisce i requisiti minimi per la collocazione a riposo dal 1° gennaio 2011 e quindi sono esclusi coloro che hanno maturato i suddetti requisiti entro il 31 dicembre 2010.

Pertanto in base la da che maturano i requisiti possiamo dire che:

  • Per coloro che li maturano entro il 31/12/2010 non si applica la finestra mobile;
  • Per coloro che li maturano nell’anno 2011 si applica la finestra mobile;
  • Per chi matura i 40 anni di contribuzione nell’anno 2012 bisogna aggiungere un mese in più:
  • Se li matura nel 2013 si aggiungerà due mesi;
  • Se invece li matura nel 2014  si aggiungerà 3 mesi.

   Così possiamo fare la seguente tabella:

Anno
Contribuzione
Legge 122/2010
Legge 111/2011
Legge 214/2011
TOTALE
2010
40
-
-
-
40 anni
2011
40
1 anno
-
-
41 anni
2012
40
1 anno
1 mese
-
41 anni e 1 mese
2013
40
1 anno
2 mese
3 mesi
41 anni e 5 mese
2014
40
1 anno
3 mese
3 mesi
41 anni e 6 mese

 

 

 

La pensione di vecchiaia


La pensione di vecchiaia è la prestazione spettante al dipendente pubblico che cessa dal servizio per aver maturato i limiti anagrafici e contributi previsti dalla legge.

Il personale appartenente alle Forze Armate, alle Forze di Polizia ed al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco accede al pensionamento di vecchiaia in linea di massima al compimento dei 60 anni di età ed al raggiungimento di una contribuzione minima di 20 anni. Sono previsti diversi limiti di età a seconda del Corpo di appartenenza e del grado.

Il decreto Legislativo 5 ottobre 2000 n. 334 ha stabilito i seguenti limiti di età per il personale della Polizia di Stato :

  • Dirigente Generale 65 anni
  • Dirigente Superiore 63 anni
  • Qualifiche inferiori 60 anni.

La decorrenza per l’accesso alla pensione di vecchiaia Polizia di Stato è dal primo giorno del mese successivo al compimento dei requisiti anagrafici se in possesso , al 31.12.2010, dei requisiti previsti dalla normativa vigente. Altrimenti, il diritto avviene una volta trascorso un anno dalla data di maturazione del limite di età, o dalla data di raggiungimento dei requisiti di anzianità contribuita corrispondente.

Quando si raggiunge il limite di età previsto in relazione alla qualifica o al grado di appartenenza nel 2013 e il dipendente non abbia, a tale data, già maturato i requisiti previsti per la pensione di anzianità, il requisito anagrafico previsto per l'accesso al pensionamento di vecchiaia deve essere incrementato di 3 mesi.

Quindi se non si hanno i requisiti per la pensione di anzianità il dipendente dovrà restare in servizio fino al raggiungimento di uno dei seguenti requisiti:

  1. Limiti di età + 3 mesi + finestra mobile
  2. Pensione di anzianità + finestra mobile.

Pertanto al raggiungimento del primo requisito utile verrà collocato a riposo per raggiunti limiti di età.

Ecco alcuni esempi:

  1. Limiti di servizio + 3 mesi + finestra mobile

Limiti di età
Speranza di vita
Finestra mobile
Cessazione per limiti di età
1/3/2013
1/6/2013
1/6/2014
1/6/2014

 

2 Pensione di anzianità + finestra mobile.

Limiti di età
Anzianità 35 anni
Speranza di vita + 3 mesi su limiti di età
Finestra mobile su Limiti di età
Finestra mobile su 35 anni
Cessazione per limiti di età  per esaurimento finestra mobile su 35 anni
1/3/2013
1/4/2013
1/6/2013
1/6/2014
1/4/2014
1/4/2014

Le nuove pensioni per la Polizia


L’articolo 24, comma 18, del D.L. 201/2011 convertito con modificazioni dalla legge 214/2011, ha previsto l’adozione di un regolamento di armonizzazione allo scopo di assicurare un processo di incremento dei requisiti minimi di accesso al pensionamento anche per il personale appartenente al comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico per il quale sono previsti requisiti diversi da quelli vigenti nell’assicurazione generale obbligatoria.

L’articolo 24, comma 12, del D.L. 201/2011 ha stabilito ha stabilito  a decorrere dal 1° gennaio 2013 l’adeguamento agli incrementi della speranza di vita che si applica ai requisiti anagrafici e, qualora l’accesso al pensionamento avvenga a prescindere dall’età, a quello contributivo previsto per il diritto al trattamento pensionistico.

Pertanto i nuovi requisiti per l’accesso al trattamento di quiescenza sono:

  1. Pensione di vecchiaia
  2. Pensione di anzianità
  3. Pensione per infermità.

Il Sistema Contributivo


Il calcolo della pensione è basato sull’importo dei contributi accantonati durante tutta la vita lavorativa (montante contributivo) ossia ogni anno per ogni dipendente sarà accantonato il 33% della propria retribuzione la cui somma costituisce il montante individuale su cui calcolare la pensione.

L’importo annuo della pensione si ottiene moltiplicando il montante individuale per il coefficiente di trasformazione relativo all’età dell’assicurato al momento del pensionamento e che è progressivamente più favorevole man mano che aumenta l’eta del collocamento in pensione.

Pertanto bisogna considerare :

  1. Coefficiente di trasformazione ;
  2. Il tasso di crescita del proprio reddito
  3. Tasso di crescita del Pil.

Nel sistema contributivo la pensione aumenta con l’aumentare dell’età in quanto  più alta è l’età più alto è il coefficiente di trasformazione.

La legge 335/1995 ha introdotto i coefficienti che son stati modificati con la legge 24 dicembre 2007 n. 247 prevedendo il loro aggiornamento dal 1° gennaio 2010  con revisione ogni 3 anni. Con il decreto legge 6 dicembre 2011 n. 201 convertito dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214 sono stati previsti i coefficienti di trasformazione fino all’età di 70 anni.

  1. Coefficienti di trasformazione

ANNI
Legge 335/1995
    Dal 1/1/1996
Legge 247/2007
         Dal 1/1/2010
Legge 214/2011
57
4,720%
4,419%
4,304%
58
4,860%
4,538%
4,416
59
5,006%
4,664%
4,535%
60
5,163
4,798%
4,661%
61
5,334%
4,94%
4,796%
62
5,514
5,093%
4,940%
63
5,706%
5,257%
5,094%
64
5,911%
5,432%
5,259%
65
6,136%
5,62%
5,435%
66
 
 
5,624%
67
 
 
5,826%
68
 
 
6,046%
69
 
 
6,283%
70
 
 
6,541%

 

Nel sistema contributivo ( pro-rata) quanto più alta è la retribuzione tanto più alta sarà la pensione.

Infatti la quota contributiva tanto sarà elevata quanto più la si potrà rivalutare con coefficienti di trasformazione legati ad età elevate.

Questo sistema porterà aumenti di pensione per anzianità oltre i 40 anni che non son previsti con il sistema retributivo che non consente incrementi superiori all’80%  .

Per tutelare il valore del montante rispetto all’aumento dei prezzi, è stata previsto una rivalutazione del montante in base alla crescita del Pil

( prodotto interno lordo)negli ultimi 5 anni.